Alla luce delle ultime novità di oggi, il Fatto Quotidiano ricorda quelli che potrebbero essere i rischi di sanzione in merito all'inchiesta sulle Curve scoppiata qualche settimana fa e per la quale la Procura Federale ha fatto partire l'indagine sportiva. Come emerso già nei giorni scorsi (RILEGGI QUI), i punti chiave sono contenuti nel Codice di giustizia sportiva, agli articoli 25 e 27, che regolamenta proprio i rapporti tra le società di calcio e il tifo organizzato, sia per quanto riguarda la “prevenzione di fatti violenti“, sia per quel che concerne la “cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”. I biglietti. Così come i rapporti tra i calciatori e gli ultras. Infine, non va mai dimenticato anche l’articolo 4 del Codice Figc, quello che richiama società, dirigenti, atleti e tecnici al rispetto dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

In base a questi due articoli, quindi, secondo il quotidiano Inter e Milan per i fatti fin qui emersi dall’inchiesta potrebbero rischiare “solamente” una multa. Discorso diverso invece per i dirigenti e gli altri tesserati intercettati a dialogare con i capi ultras, per cui la Procura Figc potrebbe chiedere una squalifica o l’inibizione. Il Codice di giustizia sportiva, però, all’articolo 4 richiama appunto ai principi di lealtà, correttezza e probità. Concetti vaghi, che proprio per questo motivo si applicano a una vasta fattispecie di comportanti. "La Juventus, ad esempio, è stata penalizzata di 10 punti per il caso plusvalenze proprio in base a questo articolo del Codice, non in base all’articolo 31 (Violazioni in materia gestionale ed economica). La violazione da parte di un club degli obblighi prevista dall’articolo 4 prevede infatti una sanzione che va dall’ammonizione all’ammenda fino alla penalizzazione di uno o più punti in classifica. E per i tesserati la sanzione più grave prevista è ancora la squalifica o l’inibizione. È presto per dire cosa accadrà a Inter e Milan, ma vale la pena ricordare in conclusione che il Codice di giustizia sportiva prevede tra le circostanze aggravanti anche l’aver commesso un illecito “in concorso con soggetti facenti parte di associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis del Codice penale", si legge. 

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Sezione: Copertina / Data: Mer 27 novembre 2024 alle 14:07
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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